Tribunali d’appello

Se uno dei coniugi o il Difensore del vincolo ritiene ingiusta la sentenza emessa dal nostro tribunale, può fare appello.

 L’appello deve essere “interposto” (cioè occorre comunicare che si ha questa intenzione) al tribunale che ha emesso la sentenza entro 15 giorni dal ricevimento della sentenza medesima; e deve essere “proseguito” (cioè se ne devono esporre le motivazioni) entro 30 giorni dall’interposizione.

Questa prosecuzione dell’appello può essere depositata o direttamente al tribunale superiore, oppure al tribunale che ha emesso la sentenza e che provvederà a inoltrarla al tribunale superiore.

L’appello può essere esaminato o da un tribunale locale (per il nostro tribunale, svolge questa funzione il Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, che ha sede vicino a Mestre [VE]) o dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, che ha sede in Vaticano.

La scelta tra l’uno o l’altro tribunale di appello può essere fatta liberamente dal soggetto che propone l’appello.

Se la prosecuzione viene depositata direttamente presso il tribunale superiore, è evidente già da questo atto quale scelta viene effettuata tra i due tribunali; se viene depositato presso il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado, occorrerà precisare a quale tribunale si intende appellare, e in assenza di precisazione si presume che l’appello sia indirizzato al tribunale locale.