Vocabolarietto

Si offre in questa sezione la spiegazione di alcuni termini tecnici che ricorrono frequentemente quando si parla di cause di nullità matrimoniale.

Attore/Attrice (o “parte attrice”):

è il coniuge che prende l’iniziativa di promuovere la causa di nullità.

Capi di nullità:

i motivi per cui il matrimonio potrebbe essere nullo.

Collegio:

l’insieme dei tre Giudici che pronunzieranno la sentenza nel processo ordinario.

Competenza:

indica l’estensione territoriale in riferimento alla quale il tribunale può svolgere la sua funzione. Talvolta con questo termine si indica anche il tipo di cause che il tribunale è abilitato a trattare.

Convenuto/Convenuta (o “parte convenuta”):

è il coniuge che non ha preso l’iniziativa di promuovere la causa di nullità, e viene interpellato dal tribunale e invitato a partecipare, per dare la sua versione dei fatti.

Decreti:

gli atti autoritativi con cui il Vicario giudiziale, il Preside, l’Istruttore o lo stesso Collegio regolano, ciascuno per la propria competenza, lo svolgimento del processo e decidono le questioni che possono insorgere.

Difensore del vincolo:

è un operatore del tribunale, dotato di specifica preparazione, che ha il compito di presentare le ragioni che si oppongono nel caso concreto alla dichiarazione di nullità, così da garantire il contraddittorio necessario all’accertamento della verità. Nell’ambito del processo ha diritti e doveri analoghi a quelli delle parti (vedi), e per questo è detto anche parte pubblica.

Dubbio concordato

i capi di nullità ammessi perché siano verificati (e non altri) in quel singolo concreto processo (può trattarsi anche di un unico capo).

Formula del dubbio:

vedi dubbio concordato.

Giudice:

è l’operatore del tribunale chiamato a decidere l’esito dei processi (e, talvolta, a moderarne lo svolgimento). Le cause di nullità matrimoniale sono decise da un Collegio di tre Giudici, tranne per i processi più brevi nei quali è Giudice unico il Vescovo del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio o in cui vivono attualmente una o entrambe le Parti.

Istanze:

le richieste delle parti (normalmente rivolte al Giudice istruttore).

Istruttore:

il Giudice che interroga le parti e i testimoni e ne verbalizza le deposizioni; a lui spetta anche decidere quali altre prove possano essere ammesse.

Libello:

la domanda che si presenta al Tribunale perché giudichi della validità o nullità del matrimonio, con una sintesi della vicenda delle parti e le ragioni per cui si chiede il processo.

Parti:

i due coniugi del cui matrimonio si discute.

Patrono (o Avvocato):

è la figura che offre assistenza legale all’una o all’altra parte in causa, in vista di un più efficace raggiungimento dell’obiettivo processuale che la Parte si prefigge. Anche in considerazione dell’oggetto particolarmente delicato e importante delle cause di nullità matrimoniale (la valutazione sulla validità o non validità di un sacramento), si presume che l’Avvocato – pur tenendo presente le legittime aspirazioni del proprio assistito – non operi mai contro ciò che è palesemente evidente, ovvero che non difenda ad ogni costo la nullità di un matrimonio se è evidente che tale nullità non sussiste, e viceversa.

Preside:

il Giudice che presiede il Collegio.

Processo ordinario:

quello che richiede un’istruttoria approfondita e nel quale la causa viene decisa da un Collegio di tre Giudici.

Processo “più breve”:

quello dove è possibile svolgere un’istruttoria più essenziale (perché gli elementi della causa sono chiari in partenza) e nel quale il giudizio finale spetta direttamente al Vescovo diocesano (al riguardo si vedano le informazioni sul processo più breve).

Sentenza:

l’atto del Collegio (nel processo ordinario) o del Vescovo (nel processo “più breve”) che conclude il processo, dichiarando valido o nullo il matrimonio in questione. Perché la sentenza di nullità possa permettere l’accesso ad un nuovo matrimonio canonico occorre che nessuna della parti (compreso il Difensore del vincolo) facciano appello entro quindici giorni dalla notifica della sentenza (presentandone poi entro un mese le ragioni al Tribunale superiore), chiedendo così un secondo grado di giudizio.

Tribunale ecclesiastico:

è l’organismo ecclesiale costituito per svolgere e decidere i processi canonici. Svolge la sua funzione con riferimento a un determinato territorio (v. la voce “Competenza”) e può essere abilitato per tutti i processi canonici o solo per alcuni, per esempio solo per le cause di nullità matrimoniale.

Vicario giudiziale:

il Presidente del Tribunale, a cui spetta l’ammissione del libello, la fissazione della formula del dubbio, la nomina del Collegio nel processo ordinario e degli assessori nel processo “più breve”.